
IL 9 GENNAIO - BANCHETTO PRESSO L'UNIBAS -MACCHIA ROMANA -
VENDITA GADGET TAMBURRO :
IL PORTACHIAVI
IL SEGNALIBRO : LA RIVOLUZIONE E' FALLITA
LA TESI DI LAUREA DI TAMBURRO, STAMPATA IN PERGAMENA
IL POSTER DI TAMBURRO E BERTINOTTI : RIVOLUZIONARI A TAVOLA
TUTTI GLI INTERVENTI DI TAMBURRO IN PUBBLICHE OCCASIONI : 2000000 DI PAGINE IN FOTOCOPIE RIMPICCIOLITE
WWW.TIAMOTAMBURRO.SPLINDER.COM
tAMBURRO
l'OSCURA PRESENZA DI FIMIANI ...MA SULLO SFONDO TAMBURRO RIPRISTINA IL NOSTRO ORGOGLIO DI ESTREMISTI DI SINISTRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UN GRANDE PASSO AVANTI, MI PORTO AVANTI : LA PIU' BELLA INAUGURAZIONE DALLA FONDAZIONE DELL'UNIBAS. LA RELAZIONE E' STATA SVILUPPATA NON DA TAMBURRO, BENSI' DA UN COLLETTIVO.
Antonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
1
Innanzitutto una parentesi: vorrei scusarmi con le Personalità presenti
e con il pubblico se,
che ho da sempre con loro e cioè di non dimenticare mai che sono gli
studenti i protagonisti dell’Università. Così feci quando, tanti anni fa,
tenni la mia prolusione in questa Università. Così farò oggi.
Dunque, cari studenti, il vostro Rettore, Magnifico o no che sia, non
potrà oggi fare la consueta relazione dei Rettori. Un po’, ovviamente,
perché, essendo insediato da meno di due mesi poco o nulla potrei
dire di ciò che il Rettorato ha fatto nell’anno trascorso. Peraltro, ed è
la ragione principale, io non riesco a fare le solite relazioni, zeppe di
cifre, di statistiche, talvolta di trionfalismi, talvolta di richieste al
Ministro di turno e via dicendo. Francamente queste cose, che forse
sarebbero utili, io non riesco a farle, e allora, dò a voi e a tutti i
presenti solo alcune indispensabili informazioni. Pur ad iscrizioni non
ancora concluse, siamo già ad un incremento di circa il 6% sugli
studenti immatricolati. Il numero complessivo sale quindi a 9155.
Dò adesso qualche cenno sull’organigramma da poco completato.
Il Pro-Rettore vicario, prezioso collaboratore, è il prof. Vito
Copertino.
Il prof. Claudio De Luca è delegato del Rettore per le funzioni di
ricognizione e valutazione delle procedure amministrative di Ateneo;
la prof.ssa Margherita Fasano è delegata del Rettore per le
problematiche concernenti le attività didattiche e formative;
il prof. Emilio Lastrucci è delegato del Rettore per i diversamente
abili;
il prof. Eugenio Parente è delegato del Rettore per la sicurezza;
d’emblai, mi rivolgo agli studenti. E’ un impegnoAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
2
il prof. Pasquale Piazzolla è delegato del Rettore per le funzioni
concernenti il Programma Socrates;
il prof. Giuseppe Mario Pizzuti è delegato all’Informazione e alla
Comunicazione;
il prof. Carmine Serio è delegato del Rettore per il funzionamento del
Polo di Matera;
il prof. Gabor Korchmaros è Presidente del C
per i servizi Informatici e Telematici;
Presidente del Centro Linguistico di Ateneo è il prof. Vincenzo
Caputo.
Il nuovo Nucleo di valutazione risulta così composto: Prof. Domenico
Spinelli, Presidente e Componenti: prof. Gianfranco Boari, dott.
Nicola Damiano, prof. Giorgio Federici e dott. Innocenzo Santoro.
Infine ho deciso di istituire due staff: il primo concerne l’edilizia ed è
formato dal prof. Armando Sichenze (coordinatore) e dai proff.
Caterina Di Maio e Ruggero Ermini, e dai dott.ri Michelangelo
Laterza e Ina Macaione. Il secondo, che si occuperà di ricerca
scientifica, è costituito dai dottori Paolo Lupatteli e Paolo Di
Girolamo, sotto il coordinamento diretto del Rettore.
Apro qualche squarcio, infine, su ciò che si vorrà fare nel prossimo
futuro:
- innanzitutto noi intendiamo contribuire, al meglio delle nostre
possibilità, al progresso di questa regione in stretta
collaborazione con i responsabili regionali, provinciali e
cittadini di Potenza e Matera. A tal proposito ringrazio
innanzitutto la Regione per l’aiuto, anche economico, ma non
solo. Vorrei puntualizzare. Il contributo che l’Università
intende dare non è quello, un po’ becero, confessiamolo pure,
ISIT, Centro InterfacoltàAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
3
di semplice erogazione di servizi. Ciò può episodicamente
accadere, ma ben altro è il ruolo che l’Università deve svolgere.
Parafrasando Mao Tze Dhong, noi insegniamo a pescare, se
talvolta peschiamo lo facciamo, appunto, per insegnare;
- la didattica: com’è noto il precedente Senato Accademico
aveva deciso di attivare, col contributo economico della
Regione, quattro nuove Facoltà e cioè Economia e Farmacia a
Potenza, Architettura e Scienze della Formazione a Matera.
Siamo pronti in tutto e per tutto anche se le cupe ombre della
Finanziaria sembrano calare su Matera. Cercheremo poi di
consolidare i Corsi di laurea esistenti al meglio delle nostre
possibilità.
L’Università ha come oggetto d’interesse il cosmo, come
interlocutore cui riferirsi la comunità internazionale; rientra
amministrativamente in un sistema nazionale e opera in una realtà
locale. Perché una Università sia davvero Università, queste
differenti dimensioni debbono armonicamente coesistere. La
funzione del sistema universitario pubblico è, in effetti, garantire
in ogni “territorio” il contatto vivificante con la dimensione
universale della Scienza.
Il lavoro svolto negli anni passati ha posto le basi di una organica
collaborazione con il governo locale che si è concretata in una
legge regionale.
Questo risultato, comunque importante, non è un punto di arrivo di
cui appagarsi ma un punto di partenza e una sfida da raccogliere.
La sfida ha più aspetti, alcuni dei quali richiedono particolare
attenzione.
Antonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
4
1) La gestione delle nuove risorse non deve sacrificare alla
necessaria interazione con la “società civile” una responsabile
autonomia di scelte e indirizzi. Bisogna aprire le nuove
Facoltà, già programmate dal Senato Accademico, senza
improvvisazioni, garantendo tutti i necessari requisiti, culturali
ancor prima che di ordine logistico e amministrativo.
2) Occorre rilanciare e ampliare l’iniziativa a livello nazionale:
l’Università della Basilicata deve diventare problema e
modello nazionale, in quanto Università in grado di attivare,
attorno a serie proposte, un intervento politico che non può
restare solo locale. Si propone in tal senso di portare a
cofinanziamento quel che si è ottenuto localmente, con
richieste e proposte che stimolino un investimento strategico
da parte di un governo che dovrà mostrare la sua capacità di
invertire la rotta e inverare i principi espressi nel suo
programma.
Per tutto ciò chiediamo al Presidente della Regione, dott. Vito De
Filippo, di lottare con noi per l’ottenimento di un accordo di
programma trilaterale Ministero – Università della Basilicata –
Regione Basilicata. Speriamo che la luce, e soprattutto la costanza,
della ragione, ci assista in questa impresa;
- La ricerca costituisce il mio primo pensiero, la mia più grande
preoccupazione come Rettore. Come persona è il mio “vizio
assurdo”, usando una irriverente parafrasi di Cesare Pavese.
Impegneremo tutte le nostre forze per ottenere finanziamenti
non marginali dall’Unione Europea, attraverso il Ministero
dell’Università e della Ricerca. L’idea è quella di riuscire a far
capire che una piccola (ma neanche tanto) Università, ancor più
Antonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
5
delle grandi ha il dovere di far ricerca, se no diventa
rapidamente un cattivo liceo. Questo è tanto più vero dopo il
lusinghiero giudizio espresso dall’Organo di Valutazione
Nazionale sulla ricerca del nostro Ateneo. A Bruxelles, dove
sono andato due settimane fa, pare abbiano capito. E a Roma?
Ed ora mi avvio rapidamente ad altro tipo di discorsi.
Io credo che un Rettore, non foss'altro che per onestà intellettuale,
dovrebbe pur ispirare la sua azione ad un modello, ad un’idea di
Università. Per essere più preciso mi rifaccio alla mia esperienza di
studioso. Io sono uno scienziato e nella mia attività di ricerca progetto
ed elaboro esperimenti ovviamente basati su ipotesi di lavoro, a loro
volta provenienti da teorie generalizzate che, per dirla alla Popper,
sono condivise perché non falsificate. Partendo da ciò io dico che la
visione aziendalistica dell’Università, in voga nella politica, anche
accademica, fino a qualche anno fa è ormai rifiutata negli Atenei
italiani. Si tratta infatti di teorie, economicistiche e non economiche,
in gran parte falsificate dai pessimi risultati ottenuti. Noi ricercatori -
professori universitari siamo stati francamente umiliati a tutti i livelli,
locali, nazionali, europei. I nostri articoli, libri, brevetti identificati
come “prodotti”, la nostra didattica valutata in funzione del numero
dei promossi. Siamo stati costretti, anche a livello europeo, a
presentare progetti in cui la parte scientifica si riduce ad una mezza
paginetta, e la parte burocratica, spesso incomprensibile, si estende a
decine e decine di pagine. I burocrati che, a quanto pare, comandano
più dei politici, ci hanno imposto sia in Europa che in Italia di
mascherare le nostre ricerche di base facendo finta di indagare su
improbabili aree di ricerca industriali e il tutto condito da
spin-off ,top-down
e conseguenti avvilimenti. Non c’è più alcun senso di ciòAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
6
che è il sapere, di ciò che la cultura rappresenta nello sviluppo anche
economico di un Paese. Non si vuol capire, poi, che il problema non è
il numero dei laureati
Se questo è lo sconfortante quadro internazionale e nazionale,
figurarsi cosa avviene a livello locale. Incessante la richiesta di
favorire lo sviluppo imprenditoriale. Ma, a parte il fatto (peraltro non
trascurabile) che lo sviluppo non coincide col progresso, anzi, e in ciò
rimando a Pier Paolo Pasolini, resta comunque la realtà, certamente
fondamentale, che il tessuto imprenditoriale della Basilicata è debole,
e purtroppo anche fragile, come recenti infortuni mostrano con
chiarezza. Dunque,che fare, come qualcuno scrisse in epoche ormai
lontane? Io sono profondamente convinto che il modello
humboldtiano di Università, sia pur aggiornato e razionalizzato, sia
sempre il migliore. Io credo che l’Università non possa essere
semplicemente la sponda dell’industria. E’ ben strano che le imprese,
con la condiscendenza dei Governi, impongano che l’indispensabile
innovazione sia fornita dallo Stato mediante l’Università. In fin dei
conti i profitti, quanto ci sono, non sono condivisi col pubblico, solo i
debiti vengono accollati ai cittadini. In questo senso vorrei sapere
quanto delle poche centinaia di milioni presenti nella Finanziaria sotto
la voce ricerca, andranno effettivamente alle Università e quanti soldi
piuttosto alla ricerca industriale, cioè alle imprese.
Ciò che primariamente l’Università deve trasferire, a voi studenti, alle
imprese, ai cittadini tutti è il sapere da essa criticamente elaborato.
Ma non è tutto. Sempre più spesso e sempre con maggiore acrimonia i
tout court, ma il numero di laureati di qualità.media
negativa. Per un verso il messaggio è frutto di una sotto-cultura ormai
tanto più invasiva quanto più grossolana. I fisici costruiscono bombe,
trasmettono un’immagine dell’Università terribilmenteAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
7
i chimici inquinano il Pianeta, gli astronomi fanno gli oroscopi , i
biologi creano i mostri e i letterati, ahiloro, sono dei rimbambiti che
raccontano fiabe. Per un altro verso noi professori siamo percepiti
come una categoria di farabutti impuniti; in quanto a veleni e
nepotismi battiamo di gran lunga i Borgia, rubiamo allegramente
stipendi e non solo, siamo per lo più ignoranti, in fin dei conti, come
ci disse la suprema Moratti, quanti Premi Nobel siamo capaci di
vincere?
Intendiamoci: io qui non nego che, come dappertutto nel nostro
Paese, anche nell’Università ci siano bubboni di disonestà
intellettuale, che anche da noi fioriscano quei personaggi che
dilapidano il bene pubblico almeno quanto accuratamente conservano
il (loro) bene privato. Si, li conosco anch’io quei professori che di
buon mattino, lindi e profumati, baciano mogli e figliolanza e
sorridendo vanno a rubare le nostre vite. Mentirei, se negassi, e non
voglio mentire. Ma da qui a dire che questa è la norma, ce ne corre,
perché, altrimenti, come potremmo spiegare l’altissima produttività
scientifica pro-capite delle nostre Università? E’ fra le prime del
mondo.
La qualità dei nostri ricercatori, spesso in fuga, ci viene invidiata dalle
migliori Università straniere. Eppure noi lavoriamo in condizioni di
pesante
esempio l’Università della Basilicata.
Questa Università nacque con una legge speciale, quella della
ricostruzione dopo il terremoto devastante del 1980. Talvolta, anche
in questo sfortunato Paese, si fanno delle leggi “buone e giuste”! Si
decise allora, con buona dose di lungimiranza (virtù rara al di qua
delle Alpi), si decise, dicevo, che oltre a ricostruire, si poteva (si
handicap strutturale e finanziario. Prendiamo a mò diAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
8
doveva) anche costruire, fondare cioè, attraverso il sapere, una
identità che uscisse finalmente da quella sottocultura della
subordinazione, da quella rassegnazione che per secoli aveva bloccato
il progresso del popolo lucano. Da questa scelta nacque l’Università
che fu, fin dall’inizio, “della Basilicata”, non di Potenza o di Matera.
E così ha continuato ad essere. Ma nel 1982 , anno della fondazione,
eravamo in pieno edonismo reaganiano, o meglio nella sua variante
italica, quella dello spreco finanziato dal debito pubblico. Durò poco
e furono i più piccoli e i più poveri, come sempre, a pagare il prezzo
più alto. E così fu per noi. Falcidiati dai tagli finanziari, da leggi e
leggine che favorivano i trasferimenti dei docenti a più grandi atenei,
rischiammo il collasso all’inizio degli anni ’90. Poi, lentamente e con
grandi sacrifici, ci siamo ripresi. Ma, ovviamente, se non siamo più in
agonia, non siamo certo in grande forma. E come potremmo?
Un’Università che voglia spiccare il volo non può che fondarsi (per
poi fiondarsi) sui giovani ricercatori. A loro tocca ricevere la nostra
esperienza culturale, a loro spetta elaborare il nuovo sapere. Ma ciò si
ottiene solo con anni ed anni di faticosa, anche se esaltante ricerca.
Mi si spieghi, allora, come si può decentemente chiedere tutto ciò a
giovani, che tanto più se brillanti, sono costretti a precariati talvolta
più che decennali. E’ da qui che origina la fuga dei migliori, è da qui
che nasce la crisi delle piccole Università, è da qui che si propaga il
maledetto virus della mediocrità, del tiriamo a campare. Si può dar
loro torto? E si può dar torto al personale tecnico-amministrativo?
Che motivazioni, che senso di appartenenza, che dignità possiamo dar
loro? La maggior parte è afflitta da montagne inutili di carta, da quel
“mondo di carta” a cui si riferiva con sdegno Galileo Galilei. E
anch’essi, se di ruolo, con salari poco dignitosi o, anche peggio, in
Antonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
9
condizioni di precariato selvaggio. Agli uni e agli altri, ai giovani
precari e al nostro personale, noi dobbiamo restituire sicurezza e
dignità. No, io non credo che la flessibilità del lavoro (orrendo
eufemismo che ipocritamente maschera il precariato) permetta alla
gente di lavorare davvero. La mia generazione non ha subito
quest’onta, non ha sperimentato il dramma del precariato di lungo
corso. Io farò di tutto, e anche di più, per far finire questo sconcio
nella mia Università. Probabilmente non servirà a nulla, a che può
servire il Rettore di una Università di campagna, alla periferia
dell’Impero? Ma lo farò lo stesso. Anche se tempi amari
imperversano su quelli che non vogliono degradare a furbizia la loro
intelligenza, lo farò perché comunque non posso e non voglio
sottrarmi alle categorie dell’etica. Infatti quasi quarantatrè anni fa io
strinsi un patto con la mia Repubblica, non, si badi bene, con questo o
quel Governo – fra parentesi io vengo da una cultura di sinistra ma,
appunto, critico soprattutto la sinistra – un patto, dicevo, per cui io
avrei dato il meglio di me nella ricerca e nella didattica, senza
risparmio. In cambio avrei ricevuto un salario dignitoso, nulla di più,
ma anche, e soprattutto, il prestigio del professore universitario.
Questo patto, beninteso non scritto, è stato infranto dalla Repubblica,
ma io, incatenato all’etica, lo rispetto ancora.
[ A questo punto ho un invito per voi, cari colleghi: vi prego, alzatevi
in piedi e calcate bene sul capo i vostri tocchi.]
Signor Presidente, io non ho da mostrare a Lei un altro improbabile
cahier de doléances,
sentito già tanti! Nonostante la Finanziaria, La prego solo di dire
(nell’orrendo linguaggio odierno di “rappresentare”), di dire ai suoi
colleghi della Camera dei Deputati, quelli che Palmiro Togliatti
un altro quadernetto di piagnistei. Ne avràAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
10
chiamava gli “onorevoli colleghi”, qualche parola a mio nome. Vede,
Signor Presidente, Bartolomeo Vanzetti, l’anarchico italiano trucidato
dall’
orgoglio di essere il figlio dei figli dei figli dei figli di quelli che
avevano costruito le meravigliose cattedrali italiane. Noi qui, in piedi,
rivendichiamo con orgoglio di essere i discendenti di quelli che
contribuirono a creare il sapere (perché, sì, il sapere si crea!) nelle
Università italiane, da Marsilio da Padova, a Galileo, a Spellanzani, a
De Sanctis, a Natta, a Rubbia, a Levi Montalcini. Le toghe che noi
oggi indossiamo, e che portiamo con onore in tutto il mondo, non
sono palandrane per tronfi paludamenti, rappresentano al contrario il
richiamo ad un grande passato che, però, non è finito. Sia pur perché
poggiamo sui nostri grandi padri, noi guardiamo avanti ed in alto.
Non è presunzione, tanto meno albagia, è invece la consapevolezza
del ruolo che ricerca e didattica, in fin dei conti la civiltà della
conoscenza, possono e devono avere in quel paese che giorno per
giorno, con poche gioie e tante amarezze, anche noi contribuiamo a
costruire. Quel Paese, Signor Presidente, che è il nostro. Dica, per
favore, ai suoi colleghi che gli Universitari della Basilicata, qui in
piedi, mai piegati, in toga e tocco davanti a Lei, non chiedono
elemosine nè mance, non chiedono prebende. Noi non siamo i
discendenti dei monaci questuanti, noi veniamo dai chierici erranti,
questo dicono le nostre toghe, noi veniamo da Erasmo da Rotterdam,
da Tommaso Moro, da Keplero, da Galileo, da tutti quelli che già nel
medioevo e poi nel Rinascimento, e poi nel seicento hanno prima
creato e quindi diffuso la cultura universitaria,
dell’umanesimo. Quell’umanesimo che come dice Carlo Carena, è
“nella dignità della persona, che viene continuamente riaffermata
establishment statunitense, poco prima di morire rivendicò contout court la culturaAntonio Mario Tamburro Inaugurazione A.A. 2006-2007
11
nella ragionata e libera scelta delle proprie decisioni, nella capacità di
resistere al destino e di determinarlo”. In breve quella civiltà della
tolleranza che risale nei secoli fino al Socrate dell’Apologia. Che
siano lì (e non altrove)le radici dell’Europa?
Signor Presidente, noi chiediamo RISPETTO, rispetto per la nostra
dignità, per quel che siamo stati, per quel che siamo, per quel che
saremo. Qualche settimana fa il professor Guido Trombetti, il
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, nella
sua relazione sullo stato degli Atenei, concludeva
hic manebimus optime”.
“nonostante tutto,Già oggi nutro qualche dubbio sull’
Signor Presidente, a nome di tutta la comunità universitaria da me
rappresentata, che “
”optime” ma Le garantisco,hic manebimus ERECTI”.ONU: approvata la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità
Venerdì 25 agosto 2006 si è conclusa l'
di Vetro, quartier generale delle Nazioni Unite.
I lavori hanno portato all'approvazione della
Disabilità
Convenzione entra di diritto tra gli otto documenti di legislazione internazionale più importanti sui
ottava Sessione di lavori dell'Ad Hoc Commettee al PalazzoConvenzione dei Diritti delle Persone con. “650 milioni di persone con disabilità da oggi sono più tutelate nei loro diritti e questadiritti fondamentali dell’uomo
specialisti che hanno partecipato al meeting.
. Ora ci sentiamo cittadini del mondo!" Hanno dichiarato gliCONVENZIONE INTERNAZIONALE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Bozza in via di discussione
Gli Stati Parte di questa Convenzione,
(a)
diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà,
giustizia e pace nel mondo,
(b)
Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e concordato che ogni essere umano è titolare
di tutti i diritti e le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,
(c)
fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di avere la garanzia del loro pieno
godimento senza discriminazioni,
(d)
Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le
Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le
Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti
Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la
Convenzione Internazionale sulla Difesa dei Diritti di tutti i Lavoratori Emigrati e delle loro Famiglie,
(e)
Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e delle Regole Standard per la Pari
Opportunità delle Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la
valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed
internazionale al fine di parificare le opportunità per le persone con disabilità,
(f)
costituisce una violazione della dignità inerente a ogni essere umano,
(g)
(h)
disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,
(i)
continuano a incontrare barriere in quanto membri eguali della società nonché violazioni ai loro
diritti umani in ogni parte del mondo,
(j)
condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di
sviluppo,
(k)
apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro
comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità
porterà ad un accresciuto senso di appartenenza e a significativi progressi nello sviluppo umano,
sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
(l)
indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
(m)
attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, compresi quelli che le
riguardano direttamente,
(n)
soggette a molteplici o aggravate forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle,
sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale,
proprietà, nascita, età o altro stato,
(o)
all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate
e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate, e di esserlo in ragione del proprio sesso,
(p)
umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e
richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti
del Fanciullo;
(q)
promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone
con disabilità,
(r)
povertà, e in tal senso riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della
povertà sulle persone con disabilità,
(s)
considerevolmente accresciuto l'esperienza della disabilità in Paesi colpiti dalla guerra e soggetti a
disastri naturali, ed hanno inoltre conseguenze particolarmente devastanti per i diritti umani delle
persone con disabilità,
(t)
alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con
disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
(u)
comunità alla quale egli o ella appartiene, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la
promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,
(v)
protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa apportare un contributo
significativo a riequilibrare i gravi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la
loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità,
sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,
[
informazioni e servizi per essere in grado di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti
delle persone con disabilità,]
Richiamandosi ai principi della Carta delle Nazioni Unite che riconosce la dignità inerente e iRiconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei PattiRiaffermando l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani e delle libertàRiaffermando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il PattoRiconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel ProgrammaRiconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi individuo sulla base della disabilitàRiconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone conConsiderato che,nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilitàRiconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delleEnfatizzando l'importanza del riconoscimento dei preziosi contributi, esistenti e potenziali,Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della propria autonomia edConsiderato che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolteConsiderate le difficili condizioni che incontrano le persone con disabilità, le quali sonoRiconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi,Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i dirittiEnfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in ogni sforzo teso aSottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni diConsiderato che le situazioni di conflitto armato e il verificarsi di calamità naturali hannoRiconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale,Comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e dellaConvinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e laConvinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società, dovrebbe ricevere sostegni,Convengono quanto segue:
Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.
Articolo 2
Definizioni
Per gli scopi della presente Convenzione:
"Comunicazione" comprende lingue parlate e dei segni, visualizzazioni di testi, il Braille, la
comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili scritte o audio,
gli scambi comunicativi quotidiani, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi
alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione;
"Disabilità"/"Persone con disabilità";
"Discriminazione sulla base della disabilità" indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione
sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il
riconoscimento, il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità con gli altri, di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro
campo. Include tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento
ragionevole [e della discriminazione diretta e indiretta];
"Lingua" comprende le lingue parlate e dei segni, come pure altre forme di linguaggio non parlato;
["Leggi nazionali di applicazione generale" indica le leggi che si applicano alla società nel suo
complesso e che non generano differenze nei confronti di persone con disabilità. "Leggi nazionali e
procedure di applicazione generale" e "Leggi, usi e tradizioni nazionali di applicazione generale"
hanno il medesimo significato,
"Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che
non impongano un carico sproporzionato, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare
alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, sulla base di eguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e le libertà fondamentali;
"Progettazione universale" e "Progettazione inclusiva" indicano la progettazione di prodotti,
ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile,
senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. "Progettazione universale" e
"Progettazione inclusiva" non escludono dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con
disabilità qualora siano necessari.
mutatis mutandis];Articolo 3
Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale compresa la libertà di compiere
le proprie scelte 'indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione della disabilità come parte della diversità umana e
dell'umanità stessa;
(e) L'eguaglianza di opportunità;
(f) L'accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei
bambini con disabilità a preservare le loro identità.
Articolo 4
Obblighi generali
1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun
tipo basate della disabilità. A questo scopo, gli Stati Parte si impegnano:
(a) Ad adottare appropriate misure legislative, amministrative e altre misure per implementare i
diritti riconosciuti dalla presente convenzione;
(b) A prendere ogni misura appropriata, compresa la legislazione, per emendare o abrogare
qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti
di persone con disabilità;
(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità
in tutte le politiche e in tutti i programmi;
(d) Ad astenersi dall'intraprendere atti o pratiche che siano contrastanti con la presente
convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la
presente Convenzione;
(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della
disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;
(f) A impegnarsi per o promuovere la ricerca, lo sviluppo, la disponibilità e l'utilizzo di:
(i) Beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente per venire incontro alle
esigenze specifiche delle persone con disabilità, che dovrebbero richiedere il minore adattamento
possibile ed il minor costo possibile per incontrare le necessità di una persona con disabilità,
nonché promuovere la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee
guida;
(ii) Nuove tecnologie, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla
mobilità, dispositivi, tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle
tecnologie dai costi più accessibili;
(g) A fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità in merito a ausili alla mobilità,
dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di
assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
(h) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con
disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi
garantiti da quegli stessi diritti.
2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure
per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione
internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza
pregiudizio nei confronti degli obblighi immediatamente applicabili derivanti dalla legislazione
internazionale sui diritti umani.
3. Durante lo sviluppo e l'aggiornamento della legislazione e delle politiche atte a recepire la
presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le
persone con disabilità, gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le
persone con disabilità, compresi i bambini, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nulla nella presente Convenzione dovrà intaccare qualsiasi provvedimento che sia più efficace
per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di
uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno
restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani fondamentali riconosciuti o esistenti negli Stati
Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o usi, sulla
base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi diritti o li riconosca in misura
inferiore.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza
limitazione ed eccezione alcuna.
Articolo 5
Parità e non discriminazione
1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto
senza alcuna discriminazione a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parte devono proibire qualsiasi discriminazione fatta sulla base della disabilità e
garantire a tutte le persone con disabilità pari ed effettiva protezione legale contro la
discriminazione in tutti i campi.
3. Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno
tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire
persone con disabilità non saranno considerate discriminazione ai sensi della presente
Convenzione.
de facto l'eguaglianza delleArticolo 6
Donne con disabilità
1. Gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a
discriminazioni plurime e che sono necessarie misure mirate all'empowement e sensibili alla
questione di genere per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle
libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.
2. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo e
avanzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e
delle libertà fondamentali enunciate in questa Convenzione.
Articolo 7
Bambini con disabilità
1. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità e assicureranno i pari
diritti dei bambini con disabilità a godere di tutti i diritti enunciati in questa Convenzione.
2. In tutte le azioni concernenti bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà
tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati Parte assicureranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie
opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano in condizioni di parità con gli altri
bambini e che siano messe a disposizioni appropriata assistenza collegata alla disabilità e all'età
allo scopo di realizzare tale diritto.
Articolo 8
Accrescimento della consapevolezza
1. Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
(a) Accrescere la consapevolezza nella società riguardo alle persone con disabilità e aumentare il
rispetto per i loro diritti e la loro dignità;
(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità,
compresi quelli basati sul genere e l'età, in tutti gli ambiti della vita;
(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Le misure a questo scopo comprendono:
(a) Avviare e dare continuità ad efficaci campagne di sensibilizzazione atte a:
(i) educare alla sensibilità verso i diritti delle persone con disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti
delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti, delle abilità e dei contributi delle
persone con disabilità nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;
(b) favorire a tutti i livelli del sistema educativo, includendo tutti i bambini, sin dalla più tenera età,
un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(c) incoraggiare tutti gli organi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo
coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle
persone con disabilità e ai loro diritti.
Articolo 9
Accessibilità
1. Per mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di
partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure
appropriate per assicurare alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri,
l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazioni, e ad altre attrezzature e servizi aperti o
offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono
l'identificazione e la rimozione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:
(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne (agli edifici), compresi scuole,
alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) Informazione, comunicazioni e altri servizi, compresi servizi elettronici e servizi di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'incremento degli standard minimi e delle linee guida per
l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
(b) Assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al
pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
(c) Fornire una formazione a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità che
riguardano le persone con disabilità;
(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati
facilmente leggibili e comprensibili;
(e) Fornire forme di assistenza alla vita e di intermediari, comprese guide, lettori e interpreti
professionali del linguaggio dei segni per agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte
al pubblico;
(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e sostegno a persone con disabilità per
assicurare il loro accesso alle informazioni;
(g) Promuovere l'accesso da parte delle persone con disabilità alle nuove tecnologie e sistemi di
informazione e comunicazione, compreso Internet;
(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e
sistemi accessibili di informazione e comunicazione sin dalle primissime fasi, in modo che tali
tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Articolo 10
Diritto alla vita
Gli Stati Parte riaffermano che ogni essere umana ha l'inalienabile diritto alla vita e prenderanno
tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone
con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 11
Situazioni di rischio
Gli Stati Parte riconoscono che in situazioni di rischio per la popolazione nel suo insieme [comprese
situazioni di…] le persone con disabilità rappresentano un gruppo in condizioni di particolare
vulnerabilità e prenderanno ogni misura possibile per la loro protezione.
Articolo 12
Pari riconoscimento di fronte alla legge
1. Gli Stati Parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute
ovunque quali persone di fronte alla legge.
[2. Gli Stati Parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità hanno [capacità giuridica] su
base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli ambiti e assicurare che, dove un sostegno sia
necessario, possano esercitare tale capacità:
(a) L'assistenza fornita sarà proporzionata al grado di sostegno richiesto e personalizzato sulle
condizioni della persona, in modo tale che tale sostegno non leda i diritti giuridici della persona,
rispetti la volontà e le preferenze delle persone e sia scevra da conflitto di interessi e interferenza
indebita. Tale sostegno dovrà essere soggetta a revisione periodica e indipendente;
(b) Ove gli Stati parte intentino un procedimento, che dovrà essere stabilito per legge, per la
nomina di una rappresentanza personale come ultima istanza, tale legge dovrà prevedere
appropriate salvaguardie, compresa la revisione periodica della nomina del rappresentante
personale e delle sue decisioni da parte di un tribunale competente, imparziale e indipendente. La
nomina e la condotta del rappresentante personale dovranno essere guidati da principi contenuti
nella presente Convenzione e dalla legislazione internazionale sui diritti umani.]
OPPURE: alternativa:
[2. Gli Stati Parte riconosceranno che le persone con disabilità godono di capacità giuridica
di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli ambiti della vita.
2 bis. Gli Stati Parte prenderanno appropriate misure legislative o di altra natura per permettere
l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che essi dovessero richiedere
nell'esercizio della propria capacità giuridica.
2 ter. Gli Stati Parte assicureranno che tutte le misure legislative o di altra natura relative
all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire
abusi in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani. Tali salvaguardie assicureranno
che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le
preferenze dell'individuo, che siano scevre da conflitto di interesse e influenza indebita, che siano
proporzionate e disegnate sulle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo
possibile e siano soggette a periodica revisione giudiziaria, imparziale e indipendente. Le
salvaguardie dovranno essere proporzionate al grado in cui esse colpiscano i diritti e gli interessi
delle persone.]
3. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare il pari diritto
delle persone con disabilità sulla propria o ereditata proprietà, sul controllo dei propri affari
finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e
assicureranno che persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
1 su basiArticolo 13
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati Parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità su base
di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la messa a disposizione di adattamenti legati al
procedimento e all'età, allo scopo di facilitare il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e
indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, compresa la fase
inquisitoria e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con
disabilità, gli Stati Parte promuoveranno una appropriata formazione per il personale occupato nel
campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.
Articolo 14
Libertà e sicurezza della persona
1. Gli Stati Parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli
altri:
(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione
della libertà sia conforme alla legge e che in nessun caso l'esistenza di una disabilità giustifichi la
privazione della libertà.
2. Gli Stati Parte assicureranno che se le persone con disabilità sono private della libertà tramite
qualsiasi processo, esse restano, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in
conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani e devono essere trattati in conformità
agli obiettivi e ai principi di questa Convenzione, compresa quella di ricevere un accomodamento
ragionevole.
Articolo 15
Libertà da tortura e da trattamento o punizione crudele, inumano o degradante
1. Nessuna persona con disabilità dovrà subire torture o trattamento o punizione crudele, inumano
o degradante. In particolare, gli Stati Parte dovranno proibire - e proteggere le persone con
disabilità da - sperimentazioni mediche e scientifiche prive del consenso libero e informato della
persona interessata.
2. Gli Stati Parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra
natura per impedire che persone con disabilità subiscano torture o trattamento o punizione
crudele, inumano o degradante.
Articolo 16
Libertà da sfruttamento, violenza e abuso
1. Gli Stati Parte prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale,
educativa e di altra natura per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno
dell'ambiente domestico, da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi quegli aspetti
basati sulla (distinzione di) genere.
2. Gli Stati Parte altresì prenderanno misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento,
violenza e abuso, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sotegno sensibili al
genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende
cura, ivi compreso attraverso la mesa a disposizione di informazioni e istruzione su come evitare,
riconoscere e denunciare episodi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parte assicureranno
che i servizi di protezione siano sensibili all'età, al genere ed alla disabilità.
3. Allo scopo di prevenire l'occorrenza di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati
Parte assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati a servire le persone con disabilità
siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il loro recupero fisico,
cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che
siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o abuso, devono adottare , incluso
attraverso l'offerta di servizi di protezione. Tali recupero e reintegrazione dovranno avere luogo in
un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e
l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al sesso e
all'età della persona.
5. Gli Stati Parte dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese legislazioni e
politiche specifiche per le donne e l'infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e
abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.
Articolo 17
Protezione dell'integrità della persona
1. Gli Stati Parte dovranno proteggere l'integrità personale delle persone con disabilità in condizioni
di eguaglianza con le altre.
2. Gli Stati Parte proteggeranno le persone con disabilità da interventi o istituzionalizzazioni forzati
atti a correggere, ridurre o alleviare ogni effettiva o percepita menomazione.
3. Nei casi di emergenza medica o questioni implicanti rischi per la salute pubblica che riguardino
interventi non volontari, le persone con disabilità dovranno avere trattate sulla base di eguaglianza
con gli altri.
[4. Gli Stati Parte assicureranno che i trattamenti involontari di persone con disabilità siano:
(a) Ridotti al minimo attraverso la promozione attiva di alternative;
(b) Effettuate solo in circostanze eccezionali, in accordo con le procedure fissate per legge e con
l'applicazione di appropriate salvaguardie giuridiche;
(c) Effettuate in contesti meno restrittivi possibili, in cui il superiore interesse della persona
interessata sia preso pienamente in considerazione;
(d) Appropriate alla persona e fornite senza alcun onere finanziario a carico dell'individuo che
riceve il trattamento o della sua famiglia.]
Articolo 18
Libertà di movimento e nazionalità
1. Gli Stati Parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di
movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della nazionalità, su base di eguiaglianza
con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la nazionalità e non siano privati della nazionalità
arbitrariamente o a motivo della loro disabilità;
(b) non siano privati a motivo della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e
utilizzare la documentazione relativa alla loro nazionalità o di altra documentazione di
identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano
necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel
proprio Paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno
diritto dalla nascita a un nome, il diritto di acquisire una nazionalità, e, per quanto possibile, il
diritto di conoscere i propri genitori e ad essere da loro curati.
Articolo 19
Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità
Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri, e prenderanno misure
efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di
tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando
che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e
con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in un luogo
particolare;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare,
residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e
l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla
comunità;
(c) i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di
eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze.
Articolo 20
Mobilità personale
Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci a assicurare alle persone con disabilità la mobilità
personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:
(a) Agevolare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti
a costi sostenibili;
(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità a ausilii per una mobilità di qualità, a
strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza umana e a intermediari, rendendoli
disponibili a costi sostenibili;
(c) Fornire una formazione sulle abilità per la mobilità alle persone con disabilità e al personale
specialistico che lavora con le persone con disabilità;
(d) Incoraggiare i soggetti che producono ausilii alla mobilità, strumenti e tecnologie di supporto a
prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21
Libertà di espressione e opinione e accesso alle informazioni
Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con
disabilità possano esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la
libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee sulla base di eguaglianza con altri e
attraverso il linguaggio dei segni, il Braille, la comunicazione in modalità alternativa e accrescitiva e
ogni altro mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta
(a) Mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico generale ,
in formati accessibili e tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e
senza costi aggiuntivi;
(b) Accettare e agevolare l'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni
aumentative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione
a loro scelta da parte di persone con disabilità in interazioni ufficiali;
(c) Incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico in generale, anche attraverso
Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con
disabilità;
(d) Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i
loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) Riconoscere e promuovere l'uso del linguaggio dei segni.
2, compreso:Articolo 22
Rispetto della privacy
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalla modalità
di alloggio, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali con la sua privacy, (la privacy)
della famiglia, della casa, della corrispondenza o altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al
proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere
protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.
2. Gli Stati Parte devono proteggere la privacy delle informazioni personali, relative alla salute e
alla riabilitazione delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 23
Rispetto per la casa e la famiglia
1. Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare qualsiasi
discriminazione contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, i
rapporti familiari e personali e devono assicurare che le leggi, gli usi e le tradizioni nazionali relativi
al matrimonio e alle relazioni familiari e personali, non discriminino in ragione della disabilità, in
maniera tale che
(a) le persone con disabilità abbiano pari opportunità di [fare esperienza della propria sessualità,]
avere rapporti sessuali e altri rapporti intimi e vivere la dimensione genitoriale;
(b) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi
e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;
(c) (siano riconosciuti) i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e
responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'attesa tra un figlio e l'altro e di avere accesso
alle informazioni adeguate alla loro età, all'educazione sessuale e alla pianificazione familiare, ai
mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti e a pari opportunità di conservare la
propria fertilità.
2. Gli Stati Parte devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità nei
confronti della custodia, della tutela, della amministrazione fiduciaria e dell'adozione di bambini o
di istituti simili in cui questi concetti sono presenti nella legislatura nazionale; in ogni caso,
l'interesse dei bambini avrà priorità assoluta. Gli stati parte devono conferire un'assistenza
appropriata alle persone con disabilità nell'assunzione delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parte dovranno garantire che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto
riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire
l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati
Parte si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con
disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parte dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai genitori contro la sua
volontà, se non quando le autorità competenti soggette ad una revisione giudiziale determinino, in
accordo con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore
interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base
della sua disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parte dovranno impegnarsi, qualora la famiglia di appartenenza non fosse in
condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a fare ogni sforzo per fornire cure
alternative all'interno della famiglia allargata e, se ciò non fosse possibile, all'interno della comunità
in un ambiente familiare.
3:Articolo 24
Istruzione
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di
realizzare questo diritto senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità, gli Stati Parte
assicureranno un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e una formazione lungo tutto l'arco
della vita, indirizzata al:
(a) pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e il rafforzamento
del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) lo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della personalità, dei talenti e della
creatività, come pure delle capacità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
(c) mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parte dovranno assicurare:
(a) Che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base
della disabilità, e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatori
istruzione primaria e secondaria a causa della loro disabilità;
(b) Che le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria
inclusiva, di qualità e libera all'interno delle comunità in cui vivono;
(c) Accomodamento ragionevole delle esigenze dell'individuo;
(d) Che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo
generale, al fine di agevolare la loro efficace istruzione. [Allo scopo di venire incontro
adeguatamente][In circostanze in cui il sistema educativo generale non possa adeguatamente
venire incontro] alle necessità di sostegni individuali delle persone con disabilità, gli Stati Parte
assicureranno che misure di sostegno efficaci e individualizzate saranno fornite in ambienti che
ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale, coerentemente all'obiettivo della piena inclusione.
3. Gli Stati Parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di apprendere abilità di
sviluppo sociale e di vita per facilitare la propria piena e pari partecipazione all'istruzione e come
membri della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, comprese
le seguenti:
(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, di scrittura alternativa, di modalità, di mezzi e formati di
comunicazione alternativi e accrescitivi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare l'aiuto
e il mentoring tra pari;
(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica
della comunità dei non udenti;
(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o
sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati
per l'individuo e in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte adotteranno
misure appropriate per impiegare insegnanti, anche con disabilità, che abbiano una conoscenza
fluente del linguaggio dei segni e Braille e di formare professionisti e personale che lavorino a tutti
i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la presa di consapevolezza della disabilità e
l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi e formati di comunicazione accrescitivi e alternativi,
tecniche didattiche e materiali di sostegno alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità siano in grado di accedere
all'istruzione post-secondaria, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla
formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base di eguaglianza
con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parte garantiranno che sia fornita un accomodamento
ragionevole alle persone con disabilità.
Articolo 25
Salute
Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto al godimento del più alto
standard di salute conseguibile senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parte
devono prendere ogni misura appropriata per garantire alle persone con disabilità l'accesso a
servizi sanitari che siano sensibili alle differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati
con la sanità. In particolare, gli Stati Parte devono:
(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi sanitari,
gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone [compresi i servizi sanitari che riguardano il
sesso e la riproduzione]
(b) Fornire questi servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano proprio a causa delle
loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi progettati per
ridurre al minimo e prevenire ulteriori disabilità, anche nell'infanzia e nell'età avanzata;
(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone,
comprese le aree rurali;
(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima
qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base di un consenso libero e informato tramite,
tra l'altro, l'aumento della consapevolezza sui diritti umani, la dignità, l'autonomia e i bisogni delle
persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per la sanità
pubblica e privata;
(e) Proibire la discriminazione contro le persone con disabilità nell'erogazione delle assicurazioni
sanitarie e delle assicurazioni sulla vita ove tali assicurazioni siano previste dalle leggi nazionali,
che dovranno essere erogate in modo equo e ragionevole.
4 e i programmi di salute pubblica basati su popolazione;Articolo 26
Abilitazione e riabilitazione
1. Gli Stati Parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per
permettere alle persone con disabilità di ottenere e mantenere la massima indipendenza e la piena
capacità fisica, mentale, sociale e professionale, nonché la completa inclusione e partecipazione in
tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parte organizzeranno, rinforzeranno e
estenderanno servizi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della
sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che:
(a) I servizi e i programmi di abilitazione e riabilitazione abbiano inizio nelle fasi più precoci e siano
basati su una valutazione multidisciplinare delle necessità e dei punti di forza dell'individuo;
(b) I servizi e i programmi di abilitazione e riabilitazione sostengano la partecipazione e
l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano disponibili per
le persone con disabilità in luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, anche
nelle aree rurali.
2. Gli Stati Parte promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i
professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
5Articolo 27
Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, sulla base di
eguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che
esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del l.avoro e in un ambiente lavorativo che
sia aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati Parte devono tutelare e
promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, incluso coloro che hanno acquisito una disabilità
durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative anche legislative , tra l'altro, per:
(a) Proibire la discriminazione sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni
concernenti l'occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento
dell'impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su una base di eguaglianza con gli altri, a
condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese pari opportunità e pari remunerazioni per il
lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie
e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e
sindacali [sulla base di eguaglianza con altri (lavoratori) e in accordo con la legislazione nazionale
di applicazione generale];
(d) Rendere capaci le persone con disabilità di avere effettivo accesso a programmi di
orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e
continua;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con
disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e
reintegrarsi al lavoro;
(f) Promuovere opportunità per il lavoro autonomo, come imprenditore e per l'avviamento di
un'attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Promuovere l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure
appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità all'interno del
luogo di lavoro;
(j) Promuovere l'acquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienza lavorativa nel
mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del
posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in
stato servile e siano protette, su base di eguaglianza rispetto ad altri, dal lavoro forzato o imposto.
Articolo 28
Standard di vita adeguato e [sicurezza] sociale
61. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad uno standard di vita adeguato
per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di vitto, vestiario e alloggio ed il
continuo miglioramento delle condizioni di vita, includendo l'eguale accesso all'acqua potabile, e
devono prendere misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto
senza discriminazione basata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla [sicurezza] sociale e al
godimento di questo diritto senza discriminazioni sulla base della disabilità, e devono prendere
misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto, includendo misure
per:
(a) Assicurare l'accesso alle persone con disabilità ad appropriati e affordabili dal punto di vista
economico, servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità;
(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, [in particolare donne e ragazze con disabilità
e anziani con disabilità,] ai programmi di [sicurezza] sociale e di riduzione della povertà;
(c) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità e delle loro famiglie che vivono in situazioni di
povertà, all'assistenza da parte dello stato per coprire le spese relative alle disabilità (tra cui
formazione adeguata, counselling, assistenza finanziaria e terapie respiratorie);
(d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi statali per gli alloggi;
[(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il
pensionamento.]
Articolo 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parte devono garantire alle persone con disabilità i loro diritti politici e l'opportunità di
goderne sulla base di eguaglianza con altri e si impegnano a:
(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla
vita politica e pubblica [sulla base di eguaglianza con altri in accordo alle leggi nazionali di
applicazione generale] direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il
diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:
(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati,
accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e
in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi in elezioni, di ricoprire effettivamente i
pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando l'uso di
nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;
(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a
questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, ammettendo l'assistenza al voto da parte di una
persona a loro scelta.
(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e
pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di
eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e
politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
(ii) la formazione e l'adesione a organizzazioni di persone con disabilità al fine di rappresentare le
persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30
Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di
eguaglianza con gli altri alla vita culturale e devono prendere misure appropriate per assicurare
che le persone con disabilità:
(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
(b) Godano dell'accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali in formati
accessibili;
(c) Godano dell'accesso a luoghi di eventi o servizi culturali, come teatri, musei, cinema,
biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, godere dell'accesso a monumenti e siti di
importanza culturale nazionale.
2. Gli Stati Parte dovranno prendere misure appropriate per permettere alle persone con disabilità
di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio
vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati Parte devono prendere tutte le misure appropriate, in conformità alla legislazione
internazionale, per assicurare che le leggi che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non
costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con
disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità devono avere su base di eguaglianza con gli altri diritto al
riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi il
linguaggio dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Nell'ottica di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli
altri alle attività ricreazionali, del tempo libero e sportive, gli Stati Parte prenderanno misure
appropriate per:
(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, al massimo possibile, delle persone con
disabilità nelle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e
partecipare ad attività sportive e ricreazionali specifiche per le persone con disabilità e, a questo
scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, di appropriata
istruzione, formazione e risorse;
(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di interesse sportivo,
ricreazionale e turistico;
(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari accesso alla partecipazione ad attività
ludiche, ricreazionali, di tempo libero e sportive, comprese queste stesse attività qualora si
svolgessero in ambiente scolastico;
(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono
coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Articolo 31
Statistiche e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parte si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati sulle
statistiche e sulla ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di
dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste
informazioni dovrà:
(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione
dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone con disabilità;
(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici della scienza statistica.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo dovranno essere disaggregate in
maniera appropriata e dovranno essere utilizzate per valutare il recepimento degli obblighi
contratti dagli Stati Parte con la presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere
che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parte si assumeranno la responsabilità della diffusione di queste statistiche e
assicureranno la loro accessibilità alle persone con disabilità e ad altri.
[Articolo 32
Cooperazione internazionale]
1. Gli Stati Parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua
promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della
presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra e
all'interno degli Stati e, nella maniera appropriata, in partnership con rilevanti organizzazioni
internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con
disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:
(a) Assicurare che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali,
siano inclusivi delle e accessibili alle persone con disabilità;
(b) Agevolare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la
condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche;
(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
Fornire, nella misura appropriata, assistenza tecnica ed economica, anche agevolando l'accesso e
la condivisione di tecnologie accessibili e di assistenza e tramite il trasferimento di tecnologie.
[2. Gli Stati Parte riconoscono inoltre che mentre la cooperazione internazionale gioca un ruolo
supplementare e di supporto, ogni Stato Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi come
stabilito nella presente Convenzione.]
[2. Ogni Stato Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi come stabilito nella presente
Convenzione, indipendentemente dalla cooperazione internazionale.]
Articolo 33
Attuazione nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parte devono designare uno o più punti focali all'interno del governo per le questioni
relative all'attuazione della presente Convenzione, e dare la giusta considerazione alla creazione e
alla designazione di un meccanismo di coordinamento per facilitare azioni connesse in differenti
settori e a diversi livelli.
2. Gli Stati Parte, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, devono mantenere,
rafforzare, designare o stabilire a livello nazionale un meccanismo indipendente per promuovere,
proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione, tenendo conto, ove necessario,
questioni specifiche di genere e d'età. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parte
dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni
nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative,
dovrà essere coinvolta e partecipare pienamente al processo di monitoraggio.
NOTE ALLA BOZZA
1 Vedere A/AC.256/2005/2, paragrafo 20.
2 Il Comitato Ad Hoc potrebbe voler riesaminare questo elenco dopo avere discusso l'articolo sulle
definizioni. Se le delegazioni saranno soddisfatte della definizione di comunicazione in
quell'articolo, la Commissione potrebbe voler utilizzare quel termine qui, piuttosto che specificare
l'intero elenco.
3 Il Comitato Ad Hoc nota che questo articolo non ha lo scopo di intaccare la capacità degli Stati
Parte di determinare le proprie politiche e la propria legislazione sul matrimonio, la famiglia e le
relazioni interpersonali. Piuttosto, l'effetto di questo articolo è quello di obbligare gli Stati Parte ad
assicurare che qualora esistano libertà o restrizioni su questi temi, esse siano applicate senza
discriminazione sulla base della disabilità.
4 Il Comitato Ad Hoc nota che l'uso dell'espressione "servizi sanitari che riguardano il sesso e la
riproduzione" non costituisce riconoscimento di obblighi giuridici internazionali nuovi o di diritti
umani nuovi. Il Comitato Ad Hoc intende la bozza del paragrafo (a) come un provvedimento contro
la discriminazione che non emenda né altera il diritto alla salute come contenuto nell'articolo 12
del Patto Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e Culturali o l'articolo 24 della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo. Piuttosto, l'effetto del paragrafo (a) sarebbe quello di richiedere agli Stati
Parte di assicurare che qualora siano erogati servizi sanitari, ciò sia fatto senza discriminazione
sulla base della disabilità.
5 Alcuni membri del Comitato Ad Hoc potrebbero voler valutare l'eventualità di eliminare il
paragrafo 2 in seguito alla discussione su un obbligo generale alla formazione nella bozza
dell'articolo 4.
6 Il Comitato Ad Hoc ha usato il termine sicurezza sociale nell'intenderlo nella sua accezione più
ampia, come riportato nella relazione del Segretario Generale della Commissione per lo Sviluppo
Sociale nella sua 39^ sessione (E/CN.5/2001/2).
| Collaborazione per studenti-tutor alla pari | ||
|
L'ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PER STUDENTI-TUTOR ALLA PARI
Tale servizio ha lo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che gli studenti disabili possono incontrare nello svolgimento del percorso formativo prescelto. Le attività di supporto che gli studenti dell’Ateneo presteranno in favore dei loro colleghi svantaggiati verranno determinate sulla base delle specifiche esigenze espresse su esplicita richiesta da questi ultimi e faranno riferimento a tutte le situazioni della vita universitaria, ivi compresi gli spostamenti tra le diverse sedi e strutture universitarie necessari per lo svolgimento della attività didattiche e lo studio individuale. Per ogni informazione relativa alla collaborazione alla pari: UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO ED ESAMI DI STATO
|
||