
raccolta di posizioni sul DL 112
http://www.univ.ts.it/news/files/tremonti_DossierMozioni_DL112_2008.pdf
Mozione del Senato Accademico dell’Università della Basilicata del 23 luglio 2008
Il Decreto 112, in discussione per la votazione finale alla Camera, è già stato oggetto di attente e negative valutazione da parte dell‟intera comunità universitaria. Il Senato Accademico dell'Università degli Studi della Basilicata nell'associarsi a tali valutazioni, ribadisce che, senza correttivi e/o modifiche, che allo stato attuale sembrano altamente improbabili, tale dispositivo:
1. taglia in modo indiscriminato il Fondo di Funzionamento Ordinario;
2. mina la stabilità del sistema universitario;
3. limita in maniera indecorosa l‟accesso di giovani alla ricerca;
4. consegna l‟Università ad una irreversibile decadenza;
5. con la proposta delle Fondazioni, svende il sistema pubblico al capitale privato.
Per tali ragioni il Senato Accademico giudica il Decreto 112 inaccettabile. Purtroppo, ci si trova in una situazione in cui la nostra Università si potrebbe vedere costretta ad assumere, sua malgrado, iniziative che potrebbero ledere al principio costituzionale di diritto allo studio.
Aria che tira [...]
[...]purtroppo, ci si trova in una situazione in cui la nostra università si potrebbe vedere costretta ad assumere, suo malgrado, iniziative che potrebbero ledere al principio costituzionale del diritto allo studio [...]
a settembre [...]
DL TREMONTI: OVVERO COME DISTRUGGERE L'UNIVERSITA' PUBBLICA
E' stato approvata la conversione in legge delle “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Da tale decreto emerge come il mondo universitario, nei prossimi mesi, sarà investito da una sostanziale rivoluzione. Dopo avere inferto tagli al mondo universitario per trovare copertura al taglio dell’ici e a un’azzardata manovra su Alitalia anche qui trovano applicazione le idee esposte nel programma elettorale del Popolo delle Libertà.
Il provvedimento più grave riguarda il fatto che viene data facoltà alle Università di potersi trasformare in fondazioni di diritto privato. Viene inoltre ridotto il fondo di finanziamento ordinario di 500 milioni in tre anni e si mettono in campo limitazioni per le assunzioni
In questo modo non solo si mette in discussione il carattere pubblico dell’Università, la cui capacità di reperire fondi da soggetti privati diviene addirittura elemento di valutazione, ma si rischia di minare alla base anche la possibilità di accesso a tutti ai più alti gradi dell’istruzione.
Attualmente infatti i Corsi di Laurea devono rispettare alcuni parametri, come previsto dal Decreto Ministeriale che istituisce i “requisiti necessari”: fra questi un numero minimo di docenti per ogni Classe di Laurea e un preciso rapporto numerico fra studenti frequentanti e numero di docenti.
Con questi tagli l’attuale carenza di strutture e di personale docente si andrà ad aggravare ed è palese il rischio che la soluzione a questo problema venga individuata in un proliferare di Corsi di Laurea a numero chiuso.
Questo provvedimento, inoltre, mina alla radice le fondamenta del diritto allo studio; in questo senso ci chiediamo e chiediamo al Ministro se resterà in vigore il vincolo riguardante la tassazione universitaria ora fissato al 20% dell’FFO oppure se si assisterà ad uno sfrenato innalzamento delle rette.
E ancora, modificando in maniera così sostanziale la governance degli Atenei – la trasformazione delle Università in Fondazioni prevede infatti la modifica dello Statuto e del Regolamento d’Ateneo – vorremmo sapere che fine farà la rappresentanza studentesca all’interno degli organi.
La possibilità d’ingresso all’interno delle fondazioni di soggetti terzi potrebbe stravolgere ulteriormente l’offerta formativa didattica accentuando maggiormente quel divario tra atenei di serie A e atenei di serie B che già in parte è presente nel panorama nazionale e che questo provvedimento sicuramente non aiuta a risolvere. Per non parlare di come potrebbero con grande agio trasformarsi in servizi gestiti da privati vari servizi alla didattica quali i tutorati, i corsi di recupero, i concorsi…
La trasformazione in Fondazioni, poi, darà alle Università la possibilità di adottare nuove forme di contratto per i suoi dipendenti e questa scelta potrà destabilizzare ulteriormente un apparato amministrativo già in grande difficoltà.
Con questo decreto legge si è così palesato come questo Governo intende disinvestire sul mondo dell’Università e della conoscenza in generale: destrutturare il sistema Universitario italiano, di fatto privatizzandolo, non va sicuramente nella direzione auspicata, e cioè quella di avere un sistema universitario italiano pubblico, democratico e libero.
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1386
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Presentato il 25 giugno 2008
L'articolo 16 (Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università) prevede che le università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. Viene inoltre previsto che le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei princìpi di economicità della gestione.
Articolo 16.
(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università).
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.